La Cassazione conferma e argomenta: il danno da “fermo tecnico” va provato

La Cassazione conferma e argomenta: il danno da “fermo tecnico” va provato
04 Luglio 2017: La Cassazione conferma e argomenta: il danno da “fermo tecnico” va provato 04 Luglio 2017

Il danno causato al proprietario di un autoveicolo dall’impossibilità di utilizzarlo durante il tempo necessario per riparare i danni causati da un incidente, com’è noto, ha dato luogo ad un vivace contrasto giurisprudenziale.

Parte delle decisioni di legittimità e di merito hanno ritenuto che in questo caso il danno fosse in re ipsa, per cui il danneggiato non avrebbe avuto l’onere di provarlo e il Giudice avrebbe potuto liquidarlo equitativamente, al contrario di altre sentenze, per le quali la mera indisponibilità del veicolo non era prova della sussistenza di un danno, che andava dunque di volta in volta dimostrato.

Nelle sue pronunce più recenti (ad esempio, la n. 20620 e la n. 15089 del 2015), la Cassazione si è schierata proprio su questa posizione.

La sentenza n. 13718/2017 del 31 maggio 2017 ha fatto il punto della situazione, riassumendo le ragioni dei due orientamenti e, criticato il primo, ha “dato continuità” al secondo.

A questo scopo la Corte ha anzitutto, e giustamente, ricordato che la “nozione di danno in re ipsa… è estranea al nostro ordinamento che subordina il risarcimento alla sussistenza di un concreto pregiudizio”, come da essa ormai costantemente affermato in molte altre materie (a questo riguardo la Corte stessa cita numerosi propri precedenti in tema di danni da “diffamazione a mezzo stampa”, “illecito trattamento di dati personali”, “protesto di assegno bancario”).

Essa critica poi l’anzidetto orientamento giurisprudenziale, addebitandogli una “applicazione distorta della regola (art. 1226 c.c.) che prevede la liquidazione equitativa del danno, la quale è invece consentita soltanto a condizione che sia obiettivamente impossibile o particolarmente difficile dimostrare, nel suo preciso ammontare, il danno di cui è peraltro provata con certezza la sussistenza”.

Ed ancora, proprio a questo riguardo, la Corte osserva  come “nell’individuare un danno automatico, determinato dalla sosta forzata, nelle spese necessariamente sostenute dal proprietario del veicolo incidentato per il pagamento del premio di assicurazione e della tassa di circolazione, l’orientamento tradizionale omette poi di considerare che il “bollo di circolazione” è ormai una tassa di possesso da pagarsi indipendentemente dall’utilizzo del mezzo (art. 5 d.l. n. 955 del 1982, convertito, con modificazioni, nella l. n. 53 del 1983), mentre la conseguenza economica negativa derivante dal pagamento del premio assicurativo (comunque non inutile, atteso che il veicolo potrebbe recare danno a terzi anche durante la sosta tecnica) potrebbe essere in concreto evitata dal danneggiato chiedendo la sospensione dell’efficacia della polizza”.

Analogamente, il “deprezzamento” del veicolo rappresenta semmai “una conseguenza del sinistro e non della conseguente sosta tecnica”, sicchè, se sussistente, non è causalmente attribuibile a quest’ultima.

La Corte conclude quindi che il danno in questione “deve essere e allegato dimostrato da colui che ne invoca il risarcimento”,  il quale dovrà “provare la perdita subita dal suo patrimonio in conseguenza della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo (danno emergente) oppure il mancato guadagno derivante dalla rinuncia forzata ai proventi che avrebbe conseguito con l’uso del veicolo (lucro cessante)”.

A questo fine si dovrà considerare “l’uso effettivo del veicolo”, tenendo conto anche della differenza “tra il pregiudizio derivante dal fermo di un mezzo utilizzato solo per ragioni di svago” e quello invece causato “dal fermo di un mezzo utilizzato per ragioni di lavoro”.

L’importanza della sentenza in questione, pertanto, va ravvisata proprio nel fatto che non si è limitata ad aderire ad uno degli orientamenti precedenti, ribadendone la tesi accolta, ma ha ricostruito criticamente l’intera problematica, argomentando in maniera esauriente le conclusioni raggiunte.

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